top of page
Leggi domestiche

E’ bene dire che non esistono leggi che vietino la presenza di animali domestici in condominio; nonostante questo, è importante essere a conoscenza delle eventuali problematiche che si possono presentare durante la convivenza con gli altri condomini e tener ben presene quali sono i nostri e i loro diritti.

 

Animali e condominio

 

il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. I giudici affermano che il cane e il gatto vanno considerati come parte del nucleo familiare. Sempre il Codice civile afferma che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali. Un regolamento condominiale non può, quindi, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva. L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento (il divieto in questo caso ha natura contrattuale) tuttavia un animale può essere allontanato da un condominio in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie ecc.) che devono essere documentate, anche tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL).

 

Cosa fare in caso di divieti del condominio

 

Qualunque regolamento condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale (es. : vietare l’uso dell’ascensore o delle scale), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale. Per il ricorso è sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, e se occorre allegando eventuali certificati medici dell’animale e copia della delibera. Nel caso nel corso dell’assemblea condominiale il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”,  la delibera è già considerata nulla ed è sufficiente inviare una raccomandata A/R all’Amministratore.

 

Disturbo della quiete pubblica / Disturbi all'igiene / Disturbo notturno

 

Innanzitutto nessun vicino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire distrubata dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo:

Se un condominio o un vicino rivelasse l'intenzione di nuocere al cane, o di manifestare propopositi di avvelenamento, è possibile presentare una denuncia-querela alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato per "minaccia" ex art. 612 c.p. (punisce a querela della persona offesa "chiunque minacci ad altri un danno ingiusto"), in relazione all'art. 544-bis del codice penale (uccisione di animali), meglio se supportando il tutto con testimoni, o prove di qualche tipo.

 

Disturbo dell'igiene/immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici, etc.)

 

Si è passabili di reclami solo se per intensità e frequenza, i "disturbi" provocano insofferenza e causano danno alla quiete, o generano malessere (che chi si lamenta deve però certificare!) anche in persone di normale sopportazione.  Gli animali domestici – Secondo Cass. pen., 24.4.1991, n. 4539, le esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli non rientrano nella tutela penalmente apprestata dall'art. 674 del codice penale per le emissioni moleste di gas vapori e fumo, ma possono esser fonte di responsabilità civile, ove eccedano i limiti posti dall'art. 844 c.c.  Art. 844 del C. Civile  Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).

 

Disturbo della quiete

 

Gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti sono simili tanto per l'abbaiare di un cane, quanto per la musica di uno stereo, o gli schiamazzi di una o più persone etc..: un rumore di intensità e frequenza "tollerabili" è consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Per la Corte di Cassazione, inoltre, se è un solo condomino a lamentarsi, non si turba la quiete pubblica e il cane "può disturbare il vicino di casa".

Perché sia fattibile un concreto allontanamento degli animali non basta quindi che il reclamo sia fatto da un vicino poco tollerante, ma che ci sia una pluralità di persone a lamentarsi e a denunciare il fatto (Cassazione 1394/1999). Qualche abbaio occasionale NON fa testo Il cane che abbaia in modo normale, per es. in caso di visite di estranei, di "disturbatori", non presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844 del C. Civile). Inoltre tale "disturbo" anche se denunciato da più persone deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale adatto (vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati - e pagati - dal condominio) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in tutela dell'inquinamento acustico.

Attenzione però al rumore (abbaio) notturno: chi non riesce a dormire a causa dell'abbaiare ininterrotto dei cani, ha diritto ad un risarcimento anche se il disturbo riguarda una persona singola.

Il disturbo notturno è un caso in cui la Cassazione diventa più severa coi proprietari di cani e oggi fanno testo diverse sentenze della Cassazione. MOLTO raramente si attua un allontanamento dei cani, la legge è più propensa a multare i proprietari. Se qualcuno si lamenta dei nostri animali e fornisce prove certe e/o testimonianze convincenti a sostegno di tale accusa, si potrebbero avere dei problemi, ma chiariamo subito: se io affermo che il cane dei vicini mi disturba abbaiando di notte, dovrò DIMOSTRARE che ciò accade con continuità e oltre la soglia della tolleranza (per esempio registrando il cane che abbaia alle 3 del mattino. Trovando testimoni attendibili. Oppure, in casi un po' estremi, facendo rilevare con strumentazioni apposite "quanto" sia lesivo l'abbaiare dei cani) e quindi per poter denunciare qualcuno a casa di rumori definiti molesti:

 

- CONTINUATO: per es., se il vicino ogni sera accende la tv a volume massimo e la tiene così per ore, sta violando l'art. 844 del c. civile ("Immissioni"), ma se per errore gli cade il servizio di pentole con grandissimo rumore, non sto violando nessuna legge, è stato un caso. E allo stesso modo, Se il mio cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento (di notte, ricordiamocelo, attenzione!)

 

- SUPPORTATO da testimoni atti a farlo: qualcuno credibile che avvalli il tutto e disposto anche a comparire davanti a un giudice (per es., in una delle due sentenze citate prima, un testimone era il ragazzo che lavorava al mattino presto e sentiva i cani abbaiare). 

 

- e/o CAUSA DI PROBLEMI PSICO-FISICI: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare ad altra persona una patologia dichiarata (che devi essere diagnosticata da un medico), per es. "fa così tanto rumore che ho il mal di testa dalla mattina alla sera".

 

- e/o CERTIFICATO da un ente tecnico apposito

 

Tutto ciò, ma in senso inverso, lo può fare un proprietario di cani che si ritrovi perseguitato dalle lamentele (se ingiustificate) dei vicini: i vicini dicono che i cani abbaiano, ma nessun altro si lamenta? Tali vicini non hanno reali prove a supporto, né altri testimoni? Potenzialmente possono essere querelati. Suggeriamo di tutelarsi per es. raccogliendo le testimonianze di altri vicini, i quali potrebbero dichiarare che i cani non creano disturbo. O altre prove adatte. Con tali elementi (non sono obbligatori, ma che possono sostenere) ci si può recarsi presso le Forze dell'Ordine e farsi valere.

Art. 659 del codice penale prevede, per i proprietari di cani che disturbino la quiete pubblica, “un’ammenda fino a 309 euro (suscettibile di estinzione a mezzo oblazione con euro 155) o l’arresto fino a 3 mesi”

 

Uso dell'ascensore, di scale, di pianerottoli, di cortili (parti comuni dell'edificio condominiale)

 

Anche qui si può citare ai condomini l'art. 1117 e seguenti del C. Civile: le parti comuni sono, appunto, comuni e ogni condomino ha il diritto di usufruirne seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano. In caso potete controllare un eventuale Reg. od Ordinanza Comunali in merito a ciò (ma vedrete che al massimo vi sarà definito l'obbligo di guinzaglio e/o museruola).

L'ascensore tanto contestato è parte comune a tutti gli effetti e ciò vale sia se portate con voi il vostro cane, il nipotino o vostra nonna: resta zona per voi del tutto fruibile.

Nel caso vi contestino una mancanza di igiene/decoro, è ribadito il concetto secondo cui i condomini devono dimostrare con prove rigorose che l'animale è causa di deterioramento/sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte. Per tutelarvi da questo vi basterà per es. un certificato che indica le vaccinazioni del'animale e il suo buono stato di salute.

 

Minaccia nei confronti del vostro animale

 

Se ricevete minacce nei confronti del/dei vostri animali domestici e per ora non avete certezze o prove su chi sia l'autore, sporgete comunque denuncia contro ignoti recandovi presso i Carabinieri, la Polizia, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale. La minaccia costituisce violazione di quanto enunciato negli art. 638 (uccisione/danneggiamento di animali di proprietà) e 727 + succ. modificazioni del C. Penale attuate dalla Legge n. 189/2004.

Se invece avete il nome della persona che vi minaccia, sporgete sempre denuncia sulla base di quanto detto al punto precedente, ma con riferimento alla persona in questione.

Se la minaccia include accenni a veleno, esiste a vostra difesa anche il Testo Unico delle Leggi Sanitarie. E poi ricordate che esiste anche l'Ord. Min. 24 dic. 2008, Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.

Ricordate che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono OBBLIGATI ad accettare la vostra denuncia, pena la denuncia nei loro confronti di "omissione d'atti d'ufficio", art. 328 del C. Penale.   TUTELATE VOI STESSI E IL VOSTRO CANE , SE AVETE VERAMENTE PAURA INSTALLATE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA.

 

Denunciare avvelenamenti

 

Testo Unico delle Leggi Sanitarie, lì dove stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose poichè potrebbero essere ingerite anche da bambini (in alcune regioni, poi, come la Toscana, si aggiunge una sanzione amministrativa).

Per denunciare un caso di avvelenamento di animali domestici, randagi o selvatici, si deve compilare un foglio di carta semplice da inviare all'organo di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale o al Magistrato)e  sul quale vanno indicati gli estremi del fatto rilevato ed i vostri dati di riconoscimento, allegando quanta più documentazione possibile. Per casi urgenti basta anche la segnalazione telefonica ma il consiglio è di far seguire l'avvertimento da un atto scritto. È bene inviare, per conoscenza, l'esposto o la denuncia alla sede dell'associazione animalista o ambientalista più vicina. Importante: ai fini dell'acquisizione delle prove, fate sempre compiere l'autopsia dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tramite richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

E' utile, sia in forma preventiva che successiva, fare un esposto al Giudice di Pace in base all'articolo 638 del C. Penale("Danneggiamento o uccisione di animali altrui") e in base all'articolo 727 del Codice penale (contro i maltrattamenti, con le modifiche attuate dalla Legge 189/2004 che ha introdotto l'art. 544-ter nel C. Penale), al testo Unico delle Leggi Sanitarie e alla legge 157/92. Fate una fotocopia del tutto e distribuitelo nel condominio e in zona: servirà speriamo a far capire al responsabile che esistono delle leggi (fac-simile dell'avviso). In caso di territorio di caccia, chiedete al Sindaco, massima autorità sanitaria e di protezione degli animali nel Comune, un'Ordinanza urgente e chiedete anche al Presidente della Giunta Provinciale il divieto nella zona di ogni attività cinofilo-venatoria (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della L. "caccia" n. 157/1992), nonché della relativa legge regionale.

 


 

Tratto da: www.diritterisposte.it

- Eleonora Costantino

bottom of page